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Certificato di conformità Edilizia Agibilità

  • Servizio attivo

Servizio di rimando al portale dell'Emilia-Romagna per scaricare il modulo di rilascio per il certificato di edilizia Agibilità

A chi è rivolto

Per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a Permesso di Costruire, in seguito al completamento dei lavori deve essere richiesto il Certificato di conformità edilizia e di agibilità.

Descrizione

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. 15/2013 i seguenti interventi rientrano nell’attività edilizia libera per il quale non è necessario ottenere alcun titolo abilitativo o comunicarne l’esecuzione: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storicoarchitettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 Agosto 1967, n. 765); c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive; i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA; l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000; n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239); E’ comunque sempre possibile procedere alla Comunicazione all’Amministrazione Comunale l’esecuzione di tali opere utilizzando l’apposito modello.

Come fare

  • Scarica il modulo dal portale della regione Emilia-Romagna (link al portale nella sezione "Accedi al servizio" di questa pagina")

La richiesta può essere presentata in formato cartaceo al Protocollo Generale (dal Lunedì al Sabato 8.00-13.00 martedì 8.00-13.00, 14.30-17.00) oppure trasmessa telematicamente (la documentazione dovrà essere firmata digitalmente) all'indirizzo comune@cert.comune.fiumalbo.mo.it

Cosa serve

Documenti da presentare:
Il proprietario presenta la richiesta accompagnata da: a) dalla comunicazione di fine dei lavori; b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c); c) dal certificato di collaudo statico, dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato; d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;

Cosa si ottiene

Rilascio del Certificato entro i termini previsti o formazione del silenzio assenso sulla domanda.

Tempi e scadenze

La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario.

Costi

Versamento dei Diritti di Segreteria da effettuarsi prima della presentazione.

Per gli importi e le modalità di versamento si rimanda alla Sezione SERVIZI TECNICI – Tariffe Procedimenti Servizio Tecnico

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini_e_Condizioni_di_servizio

Altre informazioni

Normativa comunale:
Norme del Regolamento Urbanistico Edilizio

Normativa generale:
Legge Regionale 30/07/2013 n. 15 "Semplificazione della Disciplina Edilizia" Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 del 04/02/2010 Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001 n. 380.

Ultima modifica: mercoledì, 30 agosto 2023

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