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Seganalazione certificata di inizio attività

  • Servizio attivo

Servizio di rimando al portale dell'Emilia-Romagna per scaricare la modulistica per la segnalazione certificata di inizio attività

A chi è rivolto

La comunicazione deve essere presentata dal Proprietario dell'immobile oggetto dei lavori o da suo delegato.

Descrizione

Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4; b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storicoarchitettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento; c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo; d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti); e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico; f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22; h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); i) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato; l) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta; m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2; n) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi; o) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione. p) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato.

Come fare

  • Accedi alla modulistica regione Emilia-Romagna dalla sezione "Accedi al servizio" in questa pagina.

La SCIA può essere presentata in formato cartaceo al Protocollo Generale (dal Lunedì al Sabato 8.00-13.00 martedì 8.00-13.00, 14.30-17.00) oppure trasmessa telematicamente (la documentazione dovrà essere firmata digitalmente) all'indirizzo comune@cert.comune.fiumalbo.mo.it

Cosa serve

Il proprietario presenta la Segnalazione accompagnata dagli elaborati progettuali definiti dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 del 04/02/2010 e da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del Codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al R.U.E. e alla valutazione preventiva, ove acquisita. La SCIA è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione, qualora dovuto. Tutta la documentazione deve essere depositata in duplice copia. La Segnalazione Certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.

Cosa si ottiene

Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA l'Ufficio verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte e ne dichiara l’efficacia o l’inefficacia qualora l’esito della verifica sia negativo. Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento

Tempi e scadenze

Tempi di risposta:
Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA l'Ufficio verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazini prodotte, in caso di verifica negativa comunica, in via telematica, al proprietario l'inefficacia della SCIA, in caso di verifica positiva, trasmette al proprietario la comunicazione di regolare deposito della SCIA. La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa. Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.

Scadenze:
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.

Costi

Per gli importi e le modalità di versamento si rimanda alla Sezione SERVIZI TECNICI – Tariffe Procedimenti Servizio Tecnico

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini_e_Condizioni_di_servizio

Altre informazioni

Normativa comunale:
Regolamento Urbanistico Edilizio

Normativa generale:
Legge Regionale 30/07/2013 n. 15 "Semplificazione della Disciplina Edilizia" Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 del 04/02/2010 Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001 n. 380.

Ultima modifica: mercoledì, 30 agosto 2023

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