Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4; b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storicoarchitettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento; c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo; d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti); e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico; f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22; h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); i) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato; l) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta; m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2; n) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi; o) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione. p) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato.