In occasione di sagre, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, è possibile avviare un'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.
L'esercizio di tale attivià è circoscritto alle sole giornate di svolgimento della manifestazione.
Ai sensi dell'art.41 del D.L n,5 del 09.02.2012, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi straordinari, non è soggetta al possesso dei requisiti professionali (rec, corso di formazione, pratica professionale, ecc).
Il Referente dell'attività di preparazione e somministrazione dovrà essere in possesso dell'attestato di livello1, previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla DGR 342/2004.
Lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle manifestazioni di cui sopra non richiede più la notifica igienico sanitaria ai sensi del Reg.CE 852/04.
Ai fini della registrazione dei dati delle attività summenzionate, il servizio commercio del Comune ove si svolge l'iniziativa provvederà a trasmettere il modello di "comunicazione ai soli fini igienico/sanitari di attività di sommInistrazione temporanea" al competente distretto di sanità pubblica.